Prima di deporre le armi, le abbiamo provate tutte. Una bella vacanza rigenerante insieme, la terapia di coppia, discorsi infiniti in cui ciascuno cerca di rimanere il più sereno possibile tirando fuori i suoi problemi e le sue soluzioni che però puntualmente sfociano in litigi feroci e devastanti e rimpalli di colpa tra l’uno e l’altra. A questo punto la fine è segnata e si giunge inevitabilmente alla comunque amara constatazione dal sapore cinematografico: “Voglio il divorzio“, pronunciata da uno dei coniugi.

Come sappiamo bene, tuttavia, il divorzio dev’essere preceduto dalla separazione. In questo caso parleremo di separazione giudiziale (o contenziosa), quella per intenderci a cui si ricorre quando marito e moglie non riescono in nessun modo a trovare un’intesa circa le condizioni della separazione stessa (in caso contrario, solitamente, si procede con la separazione consensuale).

Visto l’inquadramento generale della separazione giudiziale, passiamo a vedere quali sono i presupposti per presentare la relativa domanda!

1. Separazione giudiziale: i presupposti per la domanda!

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Tralasciamo i cavilli descritti dal Codice Civile del 1942, che considerava il matrimonio indissolubile e ammetteva pertanto la separazione solo in casi particolari per passare a ciò che è accaduto dalla riforma del diritto di famiglia, ossia dal 1975, in poi. Con questa riforma, la separazione non è più consentita solo in caso “di colpa di uno dei coniugi”, ma anche qualora intervengano “circostanze oggettive imprevedibili subentrate a turbare l’armonia della coppia” e che, in generale, “rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole”. 

Non è necessario che tali condizioni gravino su entrambi i coniugi: è sufficiente che una sola delle parti avverta “l’intollerabilità” di cui parla la legge affinché la separazione – in questo caso molto probabilmente giudiziale, visto che uno dei partner non è d’accordo – sia ammissibile. In termini tecnici, a questo proposito la Cassazione in una sentenza del 1992 ha stabilito che è sufficiente “la condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti”. 

Poco importa, dunque, se noi o nostro marito siamo ancora innamorati: il fatto che uno dei due non lo sia più è già di per sé condizione sufficiente per presentare la domanda di separazione giudiziale.

Certo è che definire precisamente il significato di “intollerabilità” all’interno di un matrimonio di sette, dieci, vent’anni oppure oltre potrebbe risultare piuttosto complicato. A tal proposito, la legge e la giurisprudenza stabiliscono che tale condizione di “intollerabilità” non possa essere addebitata a una o più circostanze singole, ma debba essere conseguenza di una valutazione globale dei comportamenti di entrambi i coniugi, sulla scorta di quanto emerge in seno al procedimento di separazione giudiziale. 

La separazione giudiziale, tornando ai presupposti per la presentazione della domanda, può essere avviata su istanza di una sola delle parti, in seguito a violazioni degli obblighi matrimoniale da parte di uno dei partner o in ragione di circostanze oggettive che rendano di fatto insostenibile la prosecuzione del rapporto matrimoniale.

Quelle sin qui esposte, come detto, sono le premesse che, nel tempo, porteranno alla separazione giudiziale. Vediamo invece come si avvia e come si arriva al “cuore” di un procedimento di separazione giudiziale!

2. Il ricorso alla separazione giudiziale: gli aspetti procedurali!

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Come già accennato, qualora sussistano i presupposti per la separazione giudiziale, dev’essere presentato il ricorso (per intenderci la domanda) al presidente del tribunale del luogo in cui i coniugi risiedono o comunque al tribunale di competenza per la zona di residenza.

Nel ricorso per la separazione giudiziale devono essere indicate le ragioni per le quali si richiede la separazione (per esempio l’intollerabilità della convivenza), la presenza di figli e le generalità del coniuge; inoltre devono essere allegati al ricorso l’estratto dell’atto di matrimonio, lo stato di famiglia e il certificato di residenza di entrambi e la copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.

Una volta presentato il ricorso – nel quale dovranno essere indicati con precisione gli elementi sui quali si fonda la richiesta e la dichiarazione sull’eventuale presenza di prole – è necessario attendere la chiamata del tribunale che arriverà una volta che il presidente del tribunale abbia accolto il ricorso per fissare la data della prima udienza. Il coniuge che ha presentato l’istanza dovrà farsi carico della notifica del decreto all’altro coniuge.

Nel corso della prima udienza, alla quale dovranno tassativamente presentarsi entrambi i coniugi, il giudice disporrà le misure provvisorie in merito di mantenimento ed eventuale affidamento dei figli. È a questo punto che prende il via il vero e proprio procedimento di separazione giudiziale nel quale vengono fissati, sia per il marito che per la moglie, i termini ultimi per il deposito della memoria difensiva, termine che a sua volta darà inizio alla fase istruttoria in cui vengono sentiti i testimoni, previa valutazione del giudice, indicati da ciascuna delle due parti.

Nelle prime fasi del procedimento, il giudice compie regolarmente un tentativo di riconciliazione finalizzato a far desistere i coniugi dal loro proposito di dividere le loro vite. Se tale tentativo andasse a buon fine, verrebbe redatto un processo verbale di estinzione della causa, mentre qualora la causa – com’è probabile – non confluisse nell’estinzione, la stessa proseguirà dinanzi al giudice istruttore. 

Vediamo dunque quali sono gli argomenti in merito ai quali si pronuncerà il giudice istruttore!

3. Separazione giudiziale: quali decisioni bisogna prendere?

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Nella causa di separazione giudiziale si discute e si decide in merito a svariati aspetti della vita matrimoniale, in particolare l’ambito economico (assegnazione degli immobili e mantenimento del coniuge) e affidamento dei figli.

Dato che la separazione giudiziale, come abbiamo visto, non è consensuale, può succedere che il giudice ritenga uno dei due coniugi colpevole della fine del matrimonio: se questo accade, al coniuge “colpevole” verrà addebitata la separazione, il che comporta che non si possa ottenere l’assegno di mantenimento e la perdita dei diritti sul patrimonio del coniuge in caso di successione. Per ottenere l’addebito della separazione è necessario fare domanda già al momento del ricorso introduttivo. 

Infine, le decisioni relative all’assegno di mantenimento e all’affidamento dei figli possono essere impugnate attraverso il cosiddetto reclamo alla Corte d’Appello competente entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento. 

Passiamo ora a un aspetto molto pratico della separazione giudiziale: quanto costa?

4. I costi della separazione giudiziale!

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Generalmente la separazione giudiziale è piuttosto costosa, soprattutto perché ciascuno dei due coniugi deve nominare un suo avvocato che emetterà quindi una parcella a carico del singolo per un procedimento che in media prevede quattro udienze. Se nella migliore – quanto improbabile – delle ipotesi ce la si può cavare con un migliaio di euro, i costi di una separazione giudiziale possono arrivare tranquillamente a superare i 10mila euro tra udienze, appelli e ricorsi.

Vediamo infine cosa cambia nella separazione giudiziale da quando è stato approvato il divorzio breve!

5. Separazione giudiziale e divorzio breve: ecco cosa cambia!

divorzio breve e separazione giudiziale
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Come sappiamo, quando una coppia sposata decide di dividere le sue strade non può ottenere direttamente il divorzio che dev’essere preceduto da un periodo di separazione coniugale, periodo ridotto negli anni dalla legge: dai 5 anni originari siamo passati a 3 nel 1987 sino alle novità dello scorso anno che prevedono un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. 

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