La comunione dei beni è il regime patrimoniale della famiglia italiana che caratterizza tutti i nuclei tranne quelli che si accordano diversamente – come coloro che sono in separazione dei beni. Questi accordi diversi devono essere concordati prima del matrimonio o dell’unione civile, perché entrano in vigore a partire dal sì. Sia che si sia optato per un rito religioso, magari concordatario, sia che si sia in regime di rito o unione civile. Perché è tanto importante stabilirlo prima? Dopo non si può cambiare idea? Certo che si può, ma costerà e richiederà infatti l’intervento di un notaio.

Cos’è la comunione legale dei beni?

Comunione dei beni
Fonte: Pixabay

La comunione dei beni entra in vigore come regime economico-famigliare di default dal 1975. In precedenza c’era solo la separazione. All’entrata in vigore della legge, è stata eseguita una sorta di sanatoria per tutti, tranne diverse indicazioni. Ma la comunione dei beni non riguarda tutti i beni della coppia, non si deve commettere quest’errore. Tanto che, soprattutto se almeno uno dei due futuri coniugi svolge la libera professione o è un imprenditore, è bene consultare un avvocato per capire quale regime economico faccia al caso proprio.

Tra i beni che rientrano nella comunione ci sono le proprietà e le attività economiche dei coniugi dopo il matrimonio, ma anche frutti e proventi che non siano stati consumati prima dello scioglimento dell’unione. E rientrano anche gli strumenti per le eventuali aziende create in comune. Invece, tutto ciò che è avvenuto prima in termini di proprietà e denaro, un’eventuale eredità o successione personale anche durante il matrimonio e i beni personali, non rientrano nella comunione dei beni.

La differenza tra comunione e separazione dei beni

La differenza tra i regimi di comunione e separazione dei beni è molto semplice. A livello esemplificativo: in comunione dei beni è comune a entrambi i coniugi tutto ciò che viene acquisito durante il matrimonio – a meno che non sia strettamente personale, come appunto una successione oppure una donazione – mentre in separazione di beni tutto ciò che viene acquisito appartiene al coniuge che lo ha acquisito. L’acquisto di un’automobile o di una casa: in regime di comunione appartiene a entrambi, in separazione solo a colui cui è intestata. L’acquisto di un’automobile o un edificio per la propria azienda personale (non cointestata quindi): in comunione e in separazione di beni appartiene soltanto al coniuge cui è intestato.

Comunione dei beni in caso di separazione

Comunione di beni
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Quando c’è in vista una separazione o un divorzio, cosa accade con la comunione dei beni? Teoricamente viene diviso tutto a metà, soprattutto in assenza di figli. Se uno dei coniugi si è occupato della casa, sottraendo tempo al proprio lavoro, potrebbe essere beneficiario di una somma in denaro, i cosiddetti alimenti. Ma non sempre ci si orienta in questo modo, soprattutto oggi in cui i ruoli di uomini e donne non sono cristallizzati come un tempo: sta alla discrezione del giudice decidere. In presenza dei figli, l’abitazione di proprietà acquistata dopo le nozze non viene divisa, ma spetta interamente a colui o colei che ne ha avuto la custodia.

Eredità in caso di comunione dei beni

L’eredità altrui (ma anche la successione) non è oggetto di comunione di beni, tranne in quei casi in cui è specificato dal testamento. Come funziona? Muore un congiunto e lascia delle volontà scritte in favore di uno dei due coniugi: beni e denaro saranno solo del coniuge che figura nel testamento scritto. Idem con la successione – anche nel caso di debiti: il beneficiario della successione, ossia quando non ci sono volontà chiare e scritte come per un’eredità, è solo il congiunto del defunto, non l’altro coniuge, a meno di diversa indicazione.

Quando scompare il coniuge, in regime di comunione di beni, tutto passa a quello ancora in vita o si divide tutto in parti differenti tra il coniuge in vita e i figli, ma solo per quanto riguarda la metà di beni e denaro appartenuto allo scomparso. Per esempio, con una casa di proprietà e con una famiglia di tre figli: al coniuge in vita spetta metà della casa – che già era sua – più un quarto dell’altra metà, mentre a ciascun figlio spetta un ottavo dell’abitazione.

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